IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e in attesa della disciplina di cui all'art. 36, terzo comma della stessa legge, per il coordinamento degli orari degli uffici commerciali, dei servizi pubblici, nonche' degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, la presente legge detta prime norme per l'esercizio, da parte dei sindaci, delle competenze in materia di coordinamento degli orari dei servizi e per il finanziamento delle attivita' di ricerca ad esso connesse.