IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1. In conformita' a quanto stabilito dall'art.  3  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, e in attesa della disciplina di cui all'art. 36,
terzo  comma  della  stessa  legge,  per il coordinamento degli orari
degli uffici commerciali, dei servizi pubblici, nonche'  degli  orari
di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche,  la  presente  legge detta prime norme per l'esercizio, da
parte dei sindaci, delle competenze in materia di coordinamento degli
orari dei servizi e per il finanziamento delle attivita'  di  ricerca
ad esso connesse.